[1]Articolo XX

[2]Il contribuente il quale dimostri che i provvedimenti delle autorita' fiscali dei due Stati gli fanno subire una doppia imposizione, contraria alle disposizioni della presente Convenzione, ha il diritto di presentare un reclamo allo Stato di cui e' cittadino, o, se non e' cittadino di nessuno dei due Stati, allo Stato nel quale ha il domicilio fiscale. Se il reclamo e' riconosciuto fondato, la autorita' competente di questo Stato cerchera' di intendersi con l'autorita' competente dell'altro Stato allo scopo di evitare in maniera equa la doppia imposizione.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxx · fonte su Normattiva