[1]Articolo VIII

[2]Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione puo' reclamare all'autorita' competente dello Stato nel quale egli e' considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo IV o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso. Se il reclamo e' ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione. Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artviii · fonte su Normattiva