1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a Vienna, nonche' presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo 1980 fino alla data della sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione restera' aperta all'adesione di tutti gli Stati. 4. a) La presente Convenzione e' aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni internazionali e di organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione o aventi altro carattere, purche' ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e sia competente a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie incluse nella presente Convenzione.

  • b)Nei settori di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno in nome proprio i diritti e si assumeranno le obbligazioni attribuite dalla presente Convenzione agli Stati contraenti.
  • c)Al momento di diventare parte contraente, una tale organizzazione fornira' al depositario una dichiarazione indicante quali siano i propri Stati membri e quali gli articoli della presente Convenzione non applicabili.
  • d)Tale organizzazione non disporra' di alcun voto proprio in aggiunta a quelli dei propri Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, saranno depositati presso il depositario.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art18 · fonte su Normattiva