1. Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti:

  • a)la ricettazione, la detenzione, l'uso, la cessione, l'alterazione, l'alienazione o la dispersione del materiale nucleare, senza averne alcun titolo e che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danneggiamento considerevole a cose;
  • b)il furto o la rapina di materiale nucleare;
  • c)la sottrazione o qualsiasi appropriazione indebita di materiale nucleare;
  • d)la richiesta, con violenza, minaccia o qualsiasi altro atto intimidatorio, di materiale nucleare;
  • e)la minaccia:
  • i)di impiego del materiale nucleare al fine di uccidere o ferire gravemente persone o cagionare danni considerevoli alle cose;
  • ii)di perpetrare uno dei reati previsti al punto b) al fine di costringere una persona fisica o giuridica, una organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto;
  • f)il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai punti a), b) o c);
  • g)il concorso in uno dei reati di cui ai punti da a) a f) sara' considerato da ciascuno Stato contraente quale reato punibile a norma del proprio diritto nazionale. 2. Ciascuno Stato contraente comminera' per i reati previsti nel presente articolo pene adeguate, tenendo conto della gravita' dei reati stessi.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art7 · fonte su Normattiva