Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980
Art. 7 (Convenzione)
1. Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti:
- a)la ricettazione, la detenzione, l'uso, la cessione, l'alterazione, l'alienazione o la dispersione del materiale nucleare, senza averne alcun titolo e che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danneggiamento considerevole a cose;
- b)il furto o la rapina di materiale nucleare;
- c)la sottrazione o qualsiasi appropriazione indebita di materiale nucleare;
- d)la richiesta, con violenza, minaccia o qualsiasi altro atto intimidatorio, di materiale nucleare;
- e)la minaccia:
- i)di impiego del materiale nucleare al fine di uccidere o ferire gravemente persone o cagionare danni considerevoli alle cose;
- ii)di perpetrare uno dei reati previsti al punto b) al fine di costringere una persona fisica o giuridica, una organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o astenersi dal compiere, un atto;
- f)il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai punti a), b) o c);
- g)il concorso in uno dei reati di cui ai punti da a) a f) sara' considerato da ciascuno Stato contraente quale reato punibile a norma del proprio diritto nazionale. 2. Ciascuno Stato contraente comminera' per i reati previsti nel presente articolo pene adeguate, tenendo conto della gravita' dei reati stessi.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
