1. Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui reati previsti all'articolo 7 nei seguenti casi:

  • a)allorche' il reato sia commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o aereo immatricolati presso detto Stato;
  • b)allorche' il presunto autore del reato appartenga alla nazionalita' di esso Stato. 2. Ciascuno Stato contraente assumera' ugualmente i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui suddetti reati allorche' il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed allorche' detto Stato non intenda estradarlo, a norma dell'articolo 11, verso uno qualsiasi degli Stati di cui al precedente paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali. 4. Oltre agli Stati contraenti citati ai precedenti paragrafi 1 e 2 qualunque Stato contraente, che partecipi ad un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, potra' esercitare, a norma del diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati previsti all'articolo 7.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art8 · fonte su Normattiva