Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980
Art. 8 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui reati previsti all'articolo 7 nei seguenti casi:
- a)allorche' il reato sia commesso sul territorio di detto Stato o a bordo di una nave o aereo immatricolati presso detto Stato;
- b)allorche' il presunto autore del reato appartenga alla nazionalita' di esso Stato. 2. Ciascuno Stato contraente assumera' ugualmente i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio della propria giurisdizione sui suddetti reati allorche' il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed allorche' detto Stato non intenda estradarlo, a norma dell'articolo 11, verso uno qualsiasi degli Stati di cui al precedente paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali. 4. Oltre agli Stati contraenti citati ai precedenti paragrafi 1 e 2 qualunque Stato contraente, che partecipi ad un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, potra' esercitare, a norma del diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati previsti all'articolo 7.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
