Art. 5 (Convenzione)
1. Gli Stati contraenti designeranno e renderanno reciprocamente noti, direttamente o attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, i rispettivi servizi centrali nonche' i corrispondenti incaricati di assicurare la protezione fisica del materiale nucleare e di coordinare le operazioni di recupero e d'intervento in caso di sottrazione, uso o alterazione illeciti di materiale nucleare o in caso di fondata minaccia di perpetrazione di uno di tali atti. 2. In caso di furto, di rapina o di qualsiasi acquisizione illecita di materiale nucleare o di fondata minaccia di perpetrazione di uno di tali atti, gli Stati contraenti forniranno collaborazione ed aiuto, nella misura possibile ed a norma delle rispettive legislazioni nazionali, per il recupero e la protezione di tale materiale a qualunque Stato ne faccia richiesta. In particolare:
- a)uno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari al fine di informare, il prima possibile, gli altri Stati che ritenga siano interessati al furto, rapina o tutt'altra acquisizione illecita di materiale nucleare o minaccia fondata di perpetrazione di uno di tali atti, o di informare, se del caso, le organizzazioni internazionali;
- b)in caso di bisogno, gli Stati contraenti interessati scambieranno informazioni, tra loro o con organizzazioni internazionali, al fine di proteggere il materiale nucleare minacciato, di accertare l'integrita' dei contenitori o di recuperare il materiale nucleare illecitamente sottratto e dovranno:
- i)coordinare i loro sforzi attraverso canali diplomatici ed altri canali stabiliti di comune accordo;
- ii)prestare, se cosi' richiesti, reciproca assistenza;
- iii)assicurare la restituzione del materiale nucleare oggetto di furto o comunque mancante, a seguito degli eventi sopra menzionati. Le modalita' concrete per l'attuazione di tale collaborazione saranno definite dagli Stati contraenti interessati. 3. Gli Stati contraenti coopereranno e si consulteranno, in caso di bisogno, direttamente o attraverso organizzazioni internazionali al fine di ottenere indicazioni circa la progettazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi di protezione fisica del materiale nucleare durante il trasporto internazionale.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
