'Articolo 25 della Carta recita come segue: "Articolo 25 Comitato di Esperti Indipendenti 1. Il Comitato di Esperti Indipendenti constera' di almeno nove membri eletti dall'Assemblea Parlamentare da una maggioranza di voti ottenuta da un elenco di esperti della massima integrita' e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominata dalle Parti Contraenti. Il numero esatto dei membri sara' determinato dal Comitato dei Ministri. 2. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di sei anni. Essi potranno presentarsi per essere rieletti, una volta sola. 3. Un membro del Comitato di Esperti Indipendenti eletto per sostituire un membro il cui periodo di carica non e' scaduto rimarra' in carica per il rimanente periodo di carica del suo predecessore. 4. I membri del Comitato partecipano nella loro capacita' individuale. Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di imparzialita' e di disponibilita' inerenti al loro incarico".

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;705~protocollo-art3 · fonte su Normattiva