'Articolo 27 della Carta recita come segue: "Articolo 27 Comitato Governativo 1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni comunicate in conformita' con i paragrafi 1 dell'Articolo 23 e 3 dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti saranno sottoposti ad un Comitato Governativo. 2. Il Comitato sara' costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti Contraenti. Esso invitera' un massimo di due organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed un massimo di due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso puo' consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio d'Europa ed aventi particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta. 3. Il Comitato Governativo preparera' le decisioni del Comitato dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso selezionera', motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura sociale, economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di ciascuna Parte Contraente interessata in conformita' con l'articolo 28 della Carta. Esso presentera' al Comitato dei Ministri un rapporto che sara' reso pubblico. 4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta Sociale in generale, il Comitato Governativo puo' presentare proposte al Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problemi sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere aggiornati".

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;705~protocollo-art4 · fonte su Normattiva