Ciascuna Parte contraente accordera' alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento:

  • a)delle somme richieste dalle autorita' delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione; e b) dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art44 · fonte su Normattiva