Ciascuna Parte contraente accordera' alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento:
- a)delle somme richieste dalle autorita' delle Parti contraenti in base alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione; e b) dei moduli di carnet TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni estere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
