1. L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione esigibili, piu' eventuali interessi di mora, dovuti in virtu' di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui e' stata accertata un'irregolarita' in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme. 2. Allorche' le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, piu' gli eventuali interessi di mora. 3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtu' delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2. 4. La responsabilita' solidale dell'associazione garante verso le autorita' del Paese nei quali e' sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il carnet TIR e' accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportato nel regime TIR, la responsabilita' sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di sospensione dell'operazione TIR conformemente all'articolo 26 paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR e' accettato dall'ufficio doganale presso il quale e' nuovamente iniziata l'operazione TIR 5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, m, anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non e invece tenuta rispondere di altre merci. 6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR. 7. Allorche' le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorita' competenti devono, nella misura del possibile chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
