1. Ogni Parte contraente puo' abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fissera', delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti nonche' ad assumerne la garanzia. 2. Un'associazione puo' essere abilitata in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale Paese, in occasione di trasporti accompagnati da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui e' affiliata l'associazione garante.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
