Oltre alle notifiche e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati menzionati all'articolo 52:

  • a)le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni ai sensi dell'articolo 52;
  • b)le date d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 53;
  • c)le denunce ai sensi dell'articolo 54;
  • d)l'abrogazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 55;
  • e)le riserve formulate ai sensi dell'articolo 58.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art63 · fonte su Normattiva