Oltre alle notifiche e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati menzionati all'articolo 52:
- a)le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni ai sensi dell'articolo 52;
- b)le date d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 53;
- c)le denunce ai sensi dell'articolo 54;
- d)l'abrogazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 55;
- e)le riserve formulate ai sensi dell'articolo 58.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
