1. L'associazione garante fissa la durata di validita' del carnet TIR, specificando l'ultime giorno di validita' dopo il quale il carnet non puo' piu' essere presentato, per l'accettazione all'ufficio doganale di partenza. 2. Se il carnet e' stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al piu' tardi l'ultimo giorno della sua validita', conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarra' valevole sino a termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art9 · fonte su Normattiva