E SPORTIVI 1 - Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2 - Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate. 3 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 esercitate in base ad un accordo culturale tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita' sono svolte se il soggiorno in detto Stato contraente e' totalmente o sostanzialmente finanziato con fondi dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente lo- cale o da una sua istituzione pubblica.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art17 · fonte su Normattiva