AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo' sottoporre il suo caso all'Autorita' competente dell'ultimo o dell'altro Stato. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione. 2. L'Autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficolta' o per dissipare i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati. 5. Le autorita' competenti degli Stati regoleranno quando necessario le modalita' di applicazione della Convenzione. Esse potranno di comune accordo prevedere delle attestazioni o altre formalita' che permettano di assicurare il rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art13 · fonte su Normattiva