ALLA RISCOSSIONE 1. Gli Stati s'impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che sono oggetto della presente Convenzione e per la riscossione degli interessi, delle spese, dei supplementi e delle maggiorazioni d'imposta. 2. Lo Stato richiedente deve produrre una copia del titolo esecutivo attestato dall'autorita' competente e che precisi che le somme figuranti su questo titolo e per la riscossione delle quali sollecita l'intervento dell'altro Stato, sono dovute definitivamente e possono costituire oggetto di misure esecutive. 3. I titoli prodotti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono resi esecutivi nella forma propria alla legislazione dello Stato richiesto. 4. Lo Stato richiesto procede alla riscossione tramite la sua amministrazione finanziaria e, se e' il caso, i suoi tribunali ed organi amministrativi, secondo le regole applicabili alla riscossione dei suoi crediti fiscali similari, non essendo i crediti fiscali da riscuotere considerati come crediti privilegiati nello Stato richiesto. 5. L'assistenza prevista al paragrafo 1 di questo articolo, non puo' essere richiesta per la riscossione dei crediti fiscali che sono ancora suscettibili di ricorso. Questa assistenza deve limitarsi per quanto concerne tali crediti, alla notifica al debitore dei titoli interrotti da prescrizione. 6. Le contestazioni che riguardano l'esistenza o l'ammontare del credito possono essere portate soltanto davanti alla giurisdizione competente dello Stato richiedente. 7. L'assistenza per la riscossione prevista al paragrafo 1 puo' essere rifiutata allorche' lo Stato richiesto ritenga che potrebbe portare pregiudizio ai suoi diritti di sovranita', alla sua sicurezza o ai suoi interessi essenziali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art15 · fonte su Normattiva