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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, per la modificazione della procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione, con le seguenti modificazioni:

[9]Nell'art. 1, comma 1°, le parole «Sottosegretario di Stato», sono sostituite dalla parola «Ministro».

[10]Il 2° comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:

[11]«Il Ministro per le finanze potra', pure di concerto con il detto Ministero e sentito il Comitato suddetto, nei casi di riconosciuta necessita' ed urgenza, e nell'interesse dell'economia del Paese, consentire, con proprio decreto, nuove concessioni di temporanea importazione di merci, aventi carattere generale, o prorogare quelle vigenti».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 11 aprile 1938 - Anno XVI

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini - Di Revel - Rossoni - Lantini

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 11 giugno 1938 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1938-04-11;709~art1 · fonte del testo