o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge, per effetto di sentenze od ordinanze delle autorita' giudiziarie od amministrative competenti, ovvero per effetto di provvedimenti non discriminatori di carattere generale intesi a disciplinare le attivita' economiche. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non ricorrono le condizioni seguenti:

  • a)perseguimento di fini pubblici o di interesse nazionale in conformita' a normative vigenti;
  • b)adozione delle misure predette su base non discriminatoria;
  • c)corresponsione di immediato pieno ed effettivo risarcimento. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di cui al precedente punto 2. siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a criteri tecnici commerciali comunemente riconosciuti. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di un'equa valutazione del valore di impresa nonche' delle risultanze di bilancio. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR a sei mesi o corrispondente tasso internazionale medio della valuta prescelta ed a partire dal quindicesimo giorno dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente obbligata, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di soluzione delle controversie di cui all'articolo 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato nel suo ammontare e nelle sue modalita' di pagamento verra' prontamente versato, autorizzato al rimpatrio e sara' liberamente trasferito in valuta convertibile, al tasso di cambio applicabile alla data di trasferimento. 4. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo si applicheranno anche ai proventi derivanti dalla liquidazione, nonche' ai redditi di cui al punto 3 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art5 · fonte su Normattiva