per danni Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre o di altri scontri armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' agli investitori, come risarcimento dei danni subiti, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori od agli investitori di ogni altro Paese terzo. I pagamenti a tale titolo devono essere liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art4 · fonte su Normattiva