1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo estone. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo estone, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
