[1]1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
[2]2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
[3]3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
[4]4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
[5]5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
