[1]1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.

[2]2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

[3]3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

[4]4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

[5]5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art116 · fonte su Normattiva