1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo della Serbia. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art120 · fonte su Normattiva