sono importati nella Comunita', i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
