sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Lituania non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Lituania ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
