1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini estoni o tra societa' e filiali estoni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
