1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37. 2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
