Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
