1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VIII, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo. 3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rilevare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art46 · fonte su Normattiva