[1]1. Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari per lo stabilimento e l'attivita' nel suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

[2]2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art54 · fonte su Normattiva