1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini nel loro territorio, sempreche' cosi' facendo non discriminino le societa' e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro societa' e ai loro cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
