la fine del 1999, l'Estonia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinate industrie: - siano in corso di ristrutturazione; - siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Estonia; - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini estoni in un determinato settore o in una determinata industria in Estonia; - o siano nuove industrie sul suo territorio. Le suddette misure: - cessano di applicarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999, - sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e - si riferiscono unicamente allo stabilimento in Estonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari, gia' stabiliti in Estonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini estoni. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Estonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l'Estonia consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Estonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Estonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art50 · fonte su Normattiva