[1]Misure di salvaguardia transitorie
[2]1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, il Sudafrica puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, che deroghino alle disposizioni degli articoli 12 e 15, sotto forma di aumento o di reintroduzione di dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in gravi difficolta' derivanti dall'aumento delle importazioni originarie della Comunita' a seguito della riduzione dei dazi di cui agli articoli 12 e 15, in particolare qualora dette difficolta' causino gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Sudafrica ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il livello del dazio di base o delle aliquote del dazio NPF applicate o il 20% ad valorem, a seconda di quale sia il valore piu' basso, e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo di tutte le importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 10% delle importazioni complessive di prodotti industriali originari della Comunita' nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai quattro anni. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni. Questi termini possono essere prolungati eccezionalmente con decisione del Consiglio di cooperazione. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle imposte o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. Il Sudafrica informa il Consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure prima della loro applicazione per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Questa notifica comprende un calendario indicativo relativo all'introduzione e alla successiva abolizione dei dazi doganali da imporre. 7. Se le Parti non raggiungono un accordo riguardante le misure proposte di cui al paragrafo 6 entro 30 giorni dalla suddetta notifica, il Sudafrica puo' adottare le misure idonee per rimediare alla situazione e comunica al Consiglio di cooperazione un calendario definitivo di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal primo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali di importo equivalente. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere un calendario diverso.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
