1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa. 2. La cooperazione si prefigge quanto segue: - formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine; - gestione e formazione nel settore energetico; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - sviluppo delle risorse energetiche; - miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza; - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita'; - settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura europee; - ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore; - trasferimento di tecnologia e know-how; - cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia; - cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione. 3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art80 · fonte su Normattiva