1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia tenendo conto del trattato sulla carta dell'energia e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - la definizione e l'attuazione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della disciplina del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali e dei prodotti energetici; - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili. 3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 48 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

Testo vigente dal 16 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97~art55 · fonte su Normattiva