1. Le Parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine; - liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito piu' agevole del gas e dell'elettricita'; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricita' e gas, compresa eventualmente la possibilita' di interconnessioni delle reti di erogazione; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how che puo' comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci; - uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art80 · fonte su Normattiva