Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento degli appalti riguardante: (a) l'assegnazione di appalti per la fornitura di beni e servizi all'Organizzazione; (b) la fornitura di beni e servizi da parte dell'Organizzazione; (c) la vendita o la cessione di beni superflui.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-i-art3 · fonte su Normattiva