1. Il Direttore generale e' nominato per un mandato di cinque anni dall'Assemblea Generale a maggioranza ponderata, purche' tale maggioranza raggiunga i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista all'Articolo 11 della Convenzione, e purche' votino almeno i tre quarti delle Parti contraenti. il suo mandato e' rinnovabile per una sola volta, con le stesse modalita'. Lo statuto del Direttore generate deve essere approvato dal Consiglio. 2. Il Direttore generale rappresenta l'Organizzazione in giudizio e a tutti gli effetti civilistici. 3. Inoltre, in conformita' con le politiche adottate dall'Assemblea generale e dal Consiglio,il Direttore generale: (a) puo' assumere e licenziare il personale in conformita' con lo statuto dei personale; la nomina a funzioni di livello A1 e A2, per un normale mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e' soggetta all'approvazione del Consiglio; (b) puo' contrarre prestiti alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio; (c) puo' stipulare contratti alle condizioni stabilite dai regolamento per la stipula dei contratti di cui all'Articolo 3 e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio; (d) redige e presenta ai Consiglio per approvazione regolamento sulla protezione dei dati di cui all'Articolo 7.2(l) della Convenzione; (e) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le regole e le procedure applicabili alle norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo. 4. il Direttore generale puo' espletare queste funzioni senza interpellare preventivamente il Consiglio, ma lo tiene comunque informato di tutti i provvedimenti presi in virtu' dei suddetti poteri. Il Consiglio stabilisce le condizioni alle quali il Direttore generale puo' essere sostituito in caso di impedimento.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-i-art6 · fonte su Normattiva