1 Fermo il diritto delle Parti contraenti di presentare proposte, ii Direttore generale elabora e sottopone afl'approvazione del Consiglio lo statuto del personale dell'Agenzia: (a) esso deve contenere, in particolare, disposizioni relative alla nazionalita' dei personale, a procedure e principi di selezione e reclutamento, alla scala retributiva, alle pensioni, alle imposte interne, alle incompatibilita', al segreto professionale e alla continuita' del servizio; (b)Il personale dell'Agenzia deve essere reclutato fra i cittadini delle Parti contraenti. Cittadini di stati non contraenti possono essere assunti nei quadro degli `accordi previsti dall'Articolo 2.3 della Convenzione, ovvero in casi eccezionali, su decisione debitamente motivata dei Direttore generale, 2. Il tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione e il personale dell'Agenzia, con esclusione di ogni altra giurisdizione, nazionale o internazionale.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-i-art5 · fonte su Normattiva