Sono riconosciute ed eseguite nelle altre Parti contraenti le seguenti decisioni pronunciate in una Parte contraente: (a) le decisioni definitive delle autorita' giudiziarie; (b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi avanti l'autorita' giudiziaria, ma che non lo sono piu', avendo l'autorita' giudiziaria competente respinto il ricorso con decisione passata in giudicato, oppure perche' il ricorrente ha desistito, o per decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art11 · fonte su Normattiva