Le decisioni di cui all'Articolo 11 non sono riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi: (a) se l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine non era competente ai sensi dell'Articolo 8; (b) se la decisione e' contraria all'ordinamento pubblico della Parte contraente in causa; (c) se il debitore non e' stato informato della decisione dell'autorita' amministrativa o della istituzione del procedimento in tempo utile per difendersi o per presentare ricorso all'autorita' giudiziaria; (d) se un procedimento relativo agli stessi canoni di rotta, istituito precedentemente, e' ancora pendente avanti l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente in causa; (e) se la decisione e' incompatibile con una decisione relativa agli stessi canoni di rotta pronunciata nella Parte contraente in causa; (f) se l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine, per giungere alla sua decisione, si e' pronunciata in via preliminare su una questione relativa allo stato o alla capacita' giuridica di persone fisiche, ai diritti di proprieta' derivanti da un rapporto matrimoniale, da testamenti o successioni, in modo contrastante con una norma di diritto internazionale privato della Parte contraente in causa, a meno che il risultato non sia lo stesso che si sarebbe ottenuto applicando le norme del diritto internazionale privato di questa Parte contraente.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art12 · fonte su Normattiva