1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio e' determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula: (a) una prima frazione del contributo, pari ai 30%, e' calcolata in proporzione al valore dei prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue; (b) una seconda frazione del contributo, pari ai 70%, e' calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue. 2. Il prodotto nazionale lordo considerato e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. il Prodotto nazionale lordo e' calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed e' espresso nella relativa unita' di conto europea. 3. IL costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo e' quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziano in questione.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art10 · fonte su Normattiva