[1]Contributi al 10° FES
[2]1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l'esercizio in corso e per i due successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacita' concreta di erogare il livello di risorse proposto.
[3]2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale dell'importo annuale del contributo per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+I).
[4]3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta delle proposte al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. Il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.
[5]4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, ne' puo' essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8 in casi di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.
[6]5. Tenendo conto delle previsioni della BEI la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio entro il 15 ottobre le sue stime di impegno, esborso e contributi per ognuno dei tre anni successivi agli anni di cui al paragrafo 1.
[7]6. Per quanto riguarda i fondi trasferiti dai precedenti FES al 10° FES a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 3, i contributi di ciascuno Stato membro vengono calcolati in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al FES di cui trattasi.
[8]Per quanto riguarda i fondi del 9° FES e dei FES precedenti che non sono trasferiti al 10° FES, l'impatto sul contributo di ciascuno Stato membro viene calcolato in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al 9° FES.
[9]7. Le modalita' di pagamento dei contributi da parte degli Stati membri sono fissate in dettaglio dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Testo vigente dal 17 novembre 2007
