1. Eventuali controversie che insorgano fra due o piu' Parti contraenti, ovvero tra una o piu' Parti contraenti e l'Organizzazione, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, in particolare in relazione alla sua esistenza, validita' o risoluzione, e che non possano essere risolte entro un termine di sei mesi con trattative dirette o in altro modo, sono sottoposte all'arbitrato della Corte permanente di arbitrato (PCA) dell'Aia, in conformita' con il Regolamento facoltativo di arbitrato di tale Corte. 2. Il numero degli arbitri e' fissato a tre. 3. Sede dell'arbitrato e' L'Aia. L'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da cancelleria e fornisce i servizi amministrativi indicati dalle istruzioni della Corte permanente di arbitrato. 4. Le decisioni della Corte permanente di arbitrato sono vincolanti per le Parti contendenti.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art34 · fonte su Normattiva