1 L'adesione alla presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest'ultimo Protocollo, e' subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimita' dei voti espressi. 2. La decisione di accettare l'adesione e' notificata allo stato non firmatario dai Presidente dell'Assemblea Generale. 3. Lo strumento di adesione e' depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti 4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art39 · fonte su Normattiva