ARTICOLO XVIII (Adesione)

  • a)Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione e' stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' aderire alla Convenzione a decorrere dalla data in cui quest'ultima cessa di essere aperta alla firma, fino alla scadenza di un termine di due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
  • b)Le disposizioni di cui ai paragrafi c) ad e) del presente articolo si applicano alle richieste di adesione di parte dei seguenti Stati:
  • i)uno Stato la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato era, o aveva diritto di divenire, alla data in cui la Convenzione e' stata aperta alla firma, Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, ma che non e' divenuto Parte alla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dei capoversi i) o ii) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o del paragrafo a) del presente articolo;
  • ii)ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni che desidera aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.
  • c)Ogni Stato che desidera aderire alla Convenzione alle condizioni menzionate al paragrafo a) del presente articolo (di seguito denominato "lo Stato richiedente") ne informa per iscritto il Segretario esecutivo e fa pervenire a quest'ultimo tutte le informazioni relative alla domanda.
  • d)Il Segretario esecutivo riceve la domanda dello Stato richiedente e la sottopone all'Assemblea delle Parti.
  • e)L'Assemblea delle Parti si pronuncia sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo ha ritenuto di essere in possesso di tutte le informazioni richieste in forza del paragrafo c) del presente articolo. La decisione del Segretario esecutivo e' comunicata senza indugio all'Assemblea delle Parti. La decisione dell'Assemblea delle Parti e' adottata a scrutinio segreto ed in conformita' alla procedura prevista per le decisioni attinenti a questioni di merito. Una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti puo' essere convocata a questo fine.
  • f)Il Segretario esecutivo notifica allo Stato richiedente le condizioni di adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti. Tali condizioni di adesione sono oggetto di un protocollo allegato allo strumento di adesione che lo Stato interessato deposita presso il Depositario.

Testo vigente dal 6 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167~convenzione-artxviii · fonte su Normattiva