All'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio periferico della medesima Agenzia»;
  • b)al comma 2, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «tramite l'intendenza di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate».

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;71~art3 · fonte su Normattiva