Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con successivo Protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' disciplinato l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Alla copertura degli oneri derivanti dal Protocollo addizionale si provvedera' con la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Testo vigente dal 7 maggio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71~art4 · fonte su Normattiva