INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

  • a)se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o
  • b)se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711~convenzione-art14 · fonte su Normattiva