[1]Indipendenti

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

  • a)quando detto residente dispone abitualmente nell'alto Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente la sola quota parte dei redditi attribuibile a detta base fissa, o
  • b)quando detto residente soggiorna nell'altro Stato contraente per periodi che raggiungono o superano 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato.

[3]2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;110~convenzione-art14 · fonte su Normattiva