CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne l'Algeria:
  • 1)l'imposta sugli utili industriali e commerciali;
  • 2)l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali;
  • 3)il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attivita' di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi;
  • 4)l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione;
  • 5)l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi e cauzioni;
  • 6)la tassa sull'attivita' professionale;
  • 7)il versamento forfettario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di una rendita;
  • 8)l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie;
  • 9)l'imposta complementare sul reddito complessivo;
  • 10)la tassa fondiaria sulle proprieta' edilizie;
  • 11)l'imposta sui redditi derivanti dalle attivita' di promozione immobiliare;
  • 12)l'imposta speciale sui plusvalori;
  • 13)l'imposta unica sui trasporti privati;
  • 14)il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori;
  • 15)il contributo unico agricolo;
  • 16)l'imposta di solidarieta' sul patrimonio immobiliare;
  • 17)la tassa sulla proprieta' immobiliare ad uso commerciale;
  • 18)la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria. (qui di seguito indicate quali "imposta algerina")
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711~convenzione-art2 · fonte su Normattiva